Sostegno finanziario ad attività culturali e sociali organizzate da associazioni studentesche nell’ambito universitario catanese e delle sedi decentrate

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE

L’Ersu di Catania, in conformità alle finalità e agli obiettivi previsti dall’art.1 della Legge regionale n. 20 del 25/11/2002 in materia di Diritto allo Studio Universitario in Sicilia, promuove e sostiene lo svolgimento di attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale e di sostegno alla didattica destinate agli studenti iscritti presso l’Università degli studi di Catania e le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam legge n. 508/99) di competenza territoriale dell’Ersu, favorendo la piena integrazione della comunità universitaria con la comunità civile.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei fondi a favore di Associazioni Studentesche Universitarie per la realizzazione, senza fini di lucro, di iniziative con particolare interesse sociale nel settore universitario, assicurando la totale o parziale copertura delle spese per lo svolgimento delle attività medesime.

In linea generale, con i fondi assegnati possono essere finanziati:
– attività ricreative, sportive, concerti, mostre, rassegne teatrali e cinematografiche;
– convegni e incontri di studio per dibattere su temi riguardanti le istituzioni universitarie e il diritto allo studio o su questioni etiche, socio-economiche, materiali, letterarie e scientifiche di interesse della realtà universitaria;
– la realizzazioni di giornali e riviste di interesse universitario;
– iniziative volte a contribuire alla formazione culturale e alla maturazione personale degli studenti universitari, favorendo anche occasioni di socializzazione e di confronto fra tutte le componenti del mondo universitario;
– servizi vari e agevolazioni diverse (disponibilità di spazi, attrezzature, ecc) di utilità per gli studenti.

In attuazione delle finalità previste dal presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione dell’Ersu delibera annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, l’entità della spesa da destinare al finanziamento delle iniziative di cui sopra.

Art. 1 – Soggetti richiedenti
Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi le Associazioni studentesche universitarie, senza fini di lucro, in possesso dei requisiti a norma di legge e del presente regolamento, costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, che abbiano come associati almeno un consigliere del Cda dell’Ersu ovvero cinque consiglieri che appartengono alla commissione paritetica dipartimentale ovvero Associazioni composte da almeno 50 associati.

Gli associati devono essere iscritti per la maggioranza all’anno accademico in corso all’Università o nelle Istituzioni Afam.

Non verranno ammessi al contributo Associazioni nelle quali risulteranno associati studenti contemporaneamente iscritti ad altre Associazioni richiedenti.

Una stessa Associazione non può presentare più di una richiesta di finanziamento.

Art. 2 – Procedimento
Le iniziative e le attività ammesse al contributo verranno finanziate sulla base della quota di bilancio iscritta nell’apposito capitolo dell’anno finanziario in corso al momento della presentazione delle richieste. Tali iniziative ed attività dovranno preferenzialmente tenersi nell’ambito del comune sede universitaria e in periodi in cui è massima la frequenza degli studenti fruitori

Le richieste di finanziamento dovranno essere compilate e sottoscritte – solo tramite la procedura online attivabile previa registrazione sul portale dell’Ersu (www.ersucatania.it) – esclusivamente dal Presidente pro-tempore dell’Associazione il quale dovrà assumere tutte le dichiarazioni previste nel presente Regolamento ai sensi del Dpr 445/2000.

Le richieste online, compilate e sottoscritte, dovranno essere stampate ed inviate unitamente agli allegati richiesti tramite l’apposita procedura online (upload) entro le ore 24,00 del 31 marzo di ciascun anno di riferimento.
Non saranno accolte richieste che comunque perverranno presso la sede successivamente alla scadenza e/o con mezzi differenti.

Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione aggiornati, (eventuali cambi di Presidente o modifiche dello statuto dovranno essere adeguatamente documentati). Nei suddetti atti dovrà essere esplicitamente prevista, tra l’altro, l’assenza di fini di lucro e che trattasi di Associazione denominata “Associazione Studentesca Universitaria” o, in alternativa, che sia di tutta evidenza che le attività svolte siano finalizzate prevalentemente a favore dell’utenza studentesca universitaria;
b) la descrizione dettagliata dei progetti proposti e delle loro finalità, dei luoghi e località interessate, dei periodi e tempi di svolgimento, delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti e dei mezzi a disposizione degli studenti per assicurarne la massima presenza, del coinvolgimento per la realizzazione del progetto di altre istituzioni o di soggetti esterni.
c) il preventivo di spesa per ciascun progetto;
d) la eventuale designazione di un delegato del Presidente, quale responsabile nei confronti dell’Ersu e dei terzi, per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative, fermo restando che la domanda iniziale deve essere sottoscritta dal Presidente;
e) una dichiarazione resa dal Presidente in merito ad altri eventuali introiti previsti a parziale copertura dei costi e i relativi importi;
f) copia del documento di identità e del codice fiscale del Presidente e dell’eventuale delegato;
g) fotocopia dell’estratto aggiornato del registro degli associati o, in alternativa, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante i nominativi o il numero totale degli associati al momento della presentazione della domanda;
h) l’elenco aggiornato degli studenti associati sottoscritto dal Presidente dell’Associazione che dovrà attestare lo status di studente universitario degli associati medesimi al momento della presentazione della domanda.
i) dichiarazione d’impegno da parte del Presidente dell’Associazione alla restituzione dell’eventuale anticipo concesso in caso di mancata realizzazione dell’iniziativa o di realizzazione ritenuta non conforme al progetto approvato;

Art.3 – Valutazione delle richieste di finanziamento e definizione dei contributi da assegnare.
Le richieste di finanziamento saranno valutate dall’apposita Commissione Consiliare, nominata dal Consiglio di amministrazione, con il compito di formulare con giudizio motivato le proposte di finanziamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio, che resta il solo organo che ha la facoltà di attribuire il contributo.

Le proposte dell’ammontare del contributo da assegnare a ciascuna Associazione saranno effettuate previo esame del programma di attività presentato, anche tenuto conto delle attività eventualmente già svolte in precedenza e dei risultati conseguiti, e dei finanziamenti eventualmente richiesti ad altri Enti per la stessa attività.

Delle determinazioni del Consiglio in ordine alle istanze di finanziamento presentate sarà data idonea pubblicità mediante affissione all’albo e sul sito dell’Ente dell’elenco dei progetti approvati. Tale pubblicazione assume il valore di notifica nei confronti delle Associazioni.

Art. 4 – Espletamento
Ogni genere di responsabilità inerente l’organizzazione di tutte le iniziative ed attività finanziate deve essere assunta direttamente dall’Associazione nella persona del Presidente o di un suo eventuale delegato responsabile.

Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno devono essere espletate entro l’anno di riferimento. Eccezionalmente lo svolgimento dell’iniziativa può ritenersi prorogata, a domanda motivata degli interessati, fino al primo semestre dell’anno successivo; la proroga può essere concessa una sola volta.

Le manifestazioni realizzate con i contributi assegnati dall’Ersu dovranno essere adeguatamente pubblicizzate al fine di promuovere la partecipazione degli studenti cui sono rivolte. Ogni utilizzo del nome dell’Ente e, in ogni caso, l’utilizzo del logo sono indebiti se non esplicitamente autorizzati.

Art. 5 – Rendicontazione e liquidazione dei contributi
Dopo l’espletamento dell’iniziativa le Associazioni sono tenuti a presentare una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate, con allegata copia di tutto il materiale prodotto (atti, locandine,cd, articoli ecc).

I contributi sono liquidati su richiesta del Presidente o del delegato nei limiti del finanziamento approvato e sulla base della puntuale e dettagliata rendicontazione delle spese corredata di tutti i documenti di spesa, in originale, validamente ammessi che attestano l’avvenuto svolgimento delle iniziative.

La documentazione in originale delle spese, regolarmente quietanzata ed intestata all’Associazione beneficiaria del contributo, dovrà essere conforme al piano preventivo ed a quanto stabilito dalle norme fiscali.

Sulla base delle prime spese documentate può essere concessa una prima tranche del finanziamento erogato fino al 30% dell’importo assegnato dal C.d.A. per l’espletamento dell’iniziativa.

Le spese ammesse possono riguardare le seguenti voci:
– spese per allestimento di spettacoli e manifestazioni;
– stampa e pubblicità (inviti, giornali, manifesti, opuscoli, ecc.)
– spese generali (spese postali, cancelleria e materiale vario)
– uso di locali non universitari, sedi delle manifestazioni;
– noleggio pullman per trasporto alle sedi delle manifestazioni;
– impianto di diffusione e registrazioni, per traduzione simultanea e relative trascrizioni;
– assicurazioni, diritti, ecc.;
– vitto, alloggio e viaggio esclusivamente per relatori (convegno o seminario), comunicatori e artisti; non sono ammessi spese per compensi e quelle non comprese nel trattamento di pensione (telefono, bar, garage …).
– ulteriori spese saranno valutate di volta in volta, purché siano comunque finalizzate alle iniziative finanziate.

Nel caso in cui l’iniziativa consista nella produzione di pubblicazioni devono essere descritti gli obiettivi e gli intenti della pubblicazione medesima e se trattasi di giornale universitario non destinato alla vendita deve comunque essere dimostrata l’ottemperanza alle vigenti leggi sull’editoria.

Non è, inoltre, previsto il finanziamento per acquisto di materiale inventariabile (scaffalature, armadietti, proiettori, attrezzature fotografiche, abbonamenti a riviste, giornali, collane librarie e assimilati, acquisto di libri tendenti a costituire biblioteche o collane, ecc.). La rendicontazione delle spese non inventariabili avviene dietro presentazione dei giustificativi di spesa quietanzati.

Nessun tipo di compenso può essere attribuito a soci dell’Associazione proponente.

Per le eventuali piccole spese, che singolarmente non eccedono € 15 e per un totale massimo comunque di € 150 per ciascuna associazione, il delegato può presentare una propria dichiarazione in sostituzione della documentazione o a supporto di una documentazione fiscale non dettagliata. In tale ipotesi il delegato dovrà dichiarare, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni, l’elenco analitico delle spese sostenute e non rendicontate.

Art. 6 – Obblighi delle Associazioni e sanzioni
Le Associazioni che non ottemperino alle prescrizioni del presente Regolarmente, che non portino a compimento le iniziative finanziate per cause imputabili alle Associazioni medesime, che non presentino i documenti giustificativi di spesa sono tenute alla restituzione dell’eventuale anticipo già ottenuto e saranno escluse dai successivi finanziamenti. Sono comunque tenute alla restituzione dell’eventuale anticipo già ottenuto le associazioni che non portino a compimento le iniziative finanziate per cause non imputabili alle associazioni medesime.

La revoca dei finanziamenti già erogati o approvati viene effettuata nel caso di utilizzazioni dei fondi in modo difforme da quanto approvato dal Consiglio di amministrazione.

L’Ersu si riserva di intraprendere le azioni legali nelle suddette ipotesi di violazione delle disposizioni del presente Regolamento. Resta comunque, salva, in tale ipotesi, l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 7 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti con le richieste di finanziamento saranno trattati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati e alla tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ersu e specificatamente per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione dei finanziamenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di contributo comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo in argomento.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ersu di Catania con sede in via Etnea, 570 Catania.