Organi di Governo

Il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale che sovrintende alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico/patrimoniale dell’Ente; esso definisce le linee di indirizzo gestionali, gli obiettivi ed i programmi da attuare in conformità alla mission dell’Ente e verifica che i risultati conseguiti siano rispondenti a quanto programmato.

In particolare, interviene nelle decisioni relative all’impiego delle risorse ed in quelle concernenti l’approvazione della stipula di contratti e convenzioni; nelle decisioni relative alle procedure e regolamenti di funzionamento amministrativo; nelle decisioni relative ai criteri e meriti di accesso ai benefici del diritto allo studio (nel rispetto delle norme che regolano la materia) e nella definizione delle tariffe di accesso ai servizi.

Infine, delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni ed approva il conto consuntivo.

L.R. 25 novembre 2002, n. 20
ARTICOLO 10

1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun ente dura in carica quattro anni dal provvedimento di nomina. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ed è composto da:

a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Rettore dell'Università di riferimento con i requisiti previsti dall'articolo 9;

b) un rappresentante eletto fra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori;

c) tre rappresentanti eletti fra gli studenti universitari, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti di elettorato passivo, i componenti che integrano il Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di vigenza dell'organo. Le elezioni, per la formazione degli organi di natura elettiva previsti dalla presente legge, competono al Rettore dell'Università di riferimento, d'intesa con l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

La Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 20, stabilisce che gli organi di governo dell’ERSU di Catania sono:

  • Il Presidente
  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Direttore
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Presidente dell'Ente e del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania

Arch. Salvatore Sorbello
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Rappresentate eletto fra i Professori universitari di ruolo ed i ricercatori

Prof. Salvatore Cannizzaro
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Rappresentate degli Studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania

Vincenzo Picoco | Università degli Studi di Catania Laurea Magistrale in Management delle Pubbliche Amministrazioni
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Rappresentate degli Studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania

Marco Tucci | Dipartimento di economia ed impresa - UNICT
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Rappresentate degli Studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania

Samuele Mirenna | Corso di laurea in Scienze Motorie - UNICT