Regolamento per l’erogazione di contributi destinati ad iniziative per attività culturali e sociali organizzate da associazioni studentesche universitarie

Art.1 – Soggetti richiedenti

La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative per attività culturali e sociali, di cui al successivo art. 2, può essere presentata dalle Associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati almeno un consigliere del C.d.A. dell’ ERSU ovvero almeno quattro Consiglieri eletti nelle rappresentanze dei Consigli delle Facoltà dell’Ateneo.
L’Associazione studentesca deve essere costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Una stessa Associazione non può presentare più di una richiesta di finanziamento.

Art. 2 – Procedimento

Le iniziative per attività culturali e sociali da svolgere nel corso di un anno accademico sono finanziate sulla base delle quote disponibili di bilancio iscritte nell’apposito capitolo dell’anno finanziario in corso al momento della presentazione delle richieste, ai sensi del successivo punto 4.
Tali iniziative dovranno preferenzialmente tenersi nell’ambito cittadino e in periodi in cui e’ massima la frequenza degli studenti fruitori delle strutture dell’Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione, subito dopo l’approvazione del bilancio preventivo e comunque non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, determina i criteri di massima per la distribuzione del fondo a disposizione e ne dà idonea pubblicità nell’ambito dell’Ateneo indicando l’ammontare del fondo stesso.
Il Consiglio può stabilire, tra i criteri di massima, l’accantonamento di una quota parte del fondo, non superiore al 15% del suo ammontare, per finanziare attività per esigenze sopravvenute o per modifiche o integrazioni di piani già approvati.
Le richieste di finanziamento per le iniziative dell’Ente da svolgere per l’anno solare dovranno essere presentate presso gli Uffici a partire dal novembre dell’anno precedente fino al 31 marzo di ciascun anno di riferimento e dovranno contenere:
  1. atto costitutivo e statuto dell’Associazione
  2. la descrizione dettagliata dell’iniziativa e delle sue finalità, delle relative spese, dei periodi di svolgimento, delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti e, nel caso di iniziative che avessero luogo fuori dell’ambito cittadino, dei mezzi che saranno messi a disposizione degli studenti per assicurarne la partecipazione;
  3. il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa ;
d) la designazione di un delegato e di un supplente, quale responsabile nei confronti dell’ERSU e dei terzi, per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ad attuazione delle iniziative;
e) una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in merito agli altri Enti Pubblici cui sia stata avanzata analoga richiesta di finanziamento e dei relativi importi.

Art.3 – Espletamento

Tutte le iniziative inerenti a ciascun anno accademico devono essere espletate entro l’anno accademico di riferimento.
Il relativo finanziamento è revocato per le parti non espletate.
Entro il termine di 60 giorni dall’espletamento dell’iniziativa i proponenti o le Associazioni sono tenuti a presentare una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate.

Art.4 – Liquidazione dei contributi

I contributi sono liquidati su richiesta del delegato in base alla documentazione delle spese e nei limiti del finanziamento approvato.
Tutte le spese dovranno essere documentate nei modi e nei termini indicati nel regolamento disponibile presso gli uffici dell’Ente e che sarà inviato ai proponenti unitamente alla notifica delle decisioni del Consiglio.
Il delegato può, comunque, chiedere un’anticipazione, fino al 50% del contributo assegnato dal C.d.A., per l’espletamento dell’iniziativa, sulla base delle prime spese documentate.