Carissimi Studenti,

in questi giorni abbiamo raccolto informazioni utili con relative risposte che ci sono state poste per il bando di attribuzione borse di studio 2022/2023.

Abbiamo realizzato una serie di domande e risposte, nonché esempi, in collaborazione con l’Ufficio Assegnazione, che verranno alimentati ed implementati nel corso dei giorni a venire e che sono di pubblica utilità per la corretta compilazione del bando.

Rimaniamo sempre a disposizione.

Ufficio Stampa ERSU

Dott. Giampiero Panvini

Leggi anche Avviso di pubblicazione del Bando >>

Compilazione – Specifiche

Dopo l’accesso con SPID o con CIE oppure con user e password per studenti minorenni o stranieri, è necessario inserire la nazionalità e aggiornare i dati per poter procedere.

Troverete la schermata seguente.

Cliccare su Procedure e concorsi attivi

Selezionare il bando di concorso

E procedere

N.B. Selezionare Genitore non coniugato/convivente può essere applicato anche ad una tipologia di nucleo familiare non coniugato/non convivente

Qualora si selezioni STUDENTE AUTONOMO

  • Reddito da lavoro dipendente o assimilato 2020
  • Reddito da lavoro dipendente o assimilato 2021

entrambi sono gli importi che si trovano nella dichiarazione dei redditi (modello CUD)

Se trovate Status occupazionale:

  • è quello dello studente al momento della richiesta

N.B. Inserire l’anno di immatricolazione non di iscrizione

N.B. Cliccare e compilare altre dichiarazioni se è necessario inserire note supplementari a quanto richiesto nel bando

N.B. Altra documentazione necessaria per il bando pag 16 e 17 art 4 Link al bando >>

Se si è studenti internazionali o minori, rimane obbligatorio il caricamento del documento di identità nell’area Fascicolo nei tempi previsti dal bando (art 4)

L’accesso con codice fiscale e password è consentito solo a studenti internazionali e minorenni; gli altri accedono solamente con SPID o CIE

l’iseeu (isee per il diritto allo studio universitario) non deve essere caricato come allegato nella sezione fascicolo. Qualora l’aveste fatto, non è motivo di esclusione. Solo gli studenti internazionali devono quello caricare quello parificato (ISEEUP).

PRIMI ANNI

  • studenti che si immatricolano per la prima volta NELL’ANNO 2022 2023

  • studenti che si immatricolano alla specialistica/magistrale biennale NELL’ANNO 2022 2023 (con la specialistica/magistrale biennale lo studente comincia una nuova carriera universitaria e i dati della triennale, ai fini del bando, non vengono considerati, eccetto quando si richiede di indicare titolo, anno e università di conseguimento del titolo )

  • studenti che si immatricolano dopo rinuncia al primo anno NELL’ANNO 2022 2023

ANNI SUCCESSIVI

  • studenti immatricolati negli anni precedenti all’anno 2022 2023

  • studenti che hanno fatto il passaggio negli anni precedenti ad un altro corso/facoltà

  • studenti che faranno il passaggio nell’anno 2022 2023 ad un altro corso/facoltà

Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente sono individuate, rispettivamente, sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, D.Lgs. 147/2017 e D.L. n. 4/2019 con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
 
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dell’Attestazione ISEE in corso di validità con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Coloro i quali si avvalgono per la richiesta benefici di Attestazione ISEE recante l’annotazione delle difformità, dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dall’intermediario (Banca, Poste Italiane, altro) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate, per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione (vedi tab.16 in appendice).
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Bando gli studenti e le studentesse per i quali il valore ISEE e/o ISPE superi i limiti riportati nella tab.6 in appendice.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini del calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, potrà essere presentata all’INPS, in via esclusivamente telematica (collegandosi al sito internet www.inps.it o mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS), ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

L’attestazione ISEE è rilasciata senza oneri per lo studente.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l’attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non siano ancora in possesso della stessa all’atto della compilazione della domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella richiesta online gli estremi della ricevuta (Protocollo Mittente/protocollo CAF validi), rilasciata dal CAF, attestante l’avvenuta presentazione della DSU, ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE. Successivamente dovranno comunicare all’Ente, entro e non oltre il termine previsto dal bando (durante il periodo di presentazione della richiesta rettifica/integrazione dati), pena l’esclusione dal concorso, il protocollo DSU dell’Attestazione ISEE rilasciata.
Lo studente che avrà compilato la domanda online indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare le informazioni durante il periodo di presentazione delle richieste di rettifica/integrazione, sarà escluso dal concorso per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste dal bando.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

Il DPCM n. 159/2013 prevede la possibilità di presentare ISEE corrente qualora i richiedenti accesso alle prestazioni agevolate intendano far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare.
I nuovi valori ISEE e ISPE dovranno risultare inferiori ai limiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso.
Ai fini della corretta definizione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente (alcune indicazioni sono riportate in appendice al bando).
1. Lo studente internazionale è tenuto a presentare il calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato (rivolgersi ai CAF per la determinazione). In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibile il patrimonio della famiglia d’origine, è necessario allegare, altresì, alla richiesta di Borsa di studio, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, tradotta in italiano e legalizzata, se prevista. Lo studente internazionale è sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Lo studente internazionale residente in Italia, senza redditi e patrimonio all’estero, essendo equiparato agli studenti italiani, dovrà essere in possesso dell’Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Qualora gli interessati, pur avendo richiesto il calcolo dell’ISEEU parificato, non siano ancora in possesso della stessa all’atto della compilazione della domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella richiesta online il solo codice fiscale del dichiarante ma dovranno comunque comunicare all’Ente, entro e non oltre entro il termine previsto dal bando (durante il periodo di presentazione della richiesta)

Tab. 6 – Requisito economico-patrimoniale
ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente € 24.335,11
ISPE – Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente € 52.902,43

No non può partecipare

No non può partecipare

Le attestazioni dell’ISEEU e dell’ISPEU vengono rilasciate dagli enti preposti che sono i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o il consulente fiscale. L’ISEEU richiesto per la partecipazione è quello rilasciato nell’anno in corso (per casi particolari è consentito partecipare anche se in possesso di ISEEU CORRENTE – sempre redatto dal CAF/consulente fiscale).

Controllare sempre la propria pagina personale sul portale, cliccando sulla voce autocertificazione e/o ricevuta di protocollo.

Nella sezione richieste, basta cliccare sul numero della pratica: vedrete il dettaglio del protocollo ed eventualmente scaricare la ricevuta di protocollo

Tab. 3 – LINEE GUIDA ai fini della corretta determinazione del merito

➔ Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove risulteranno registrate sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2022;
➔ Per i corsi di laurea o di specializzazione, il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e/o corsi integrati completi e che risulteranno registrati sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2022;
➔ I tirocini e le attività formative saranno considerati validi solo se registrati sul piano di studi con data non successiva al 10 agosto 2022;
➔ I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima del 2022/23 non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate;
➔ Ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall’istituzione universitaria relativi alla pregressa carriera universitaria e/o preaccademica;
➔ Non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi;
➔ Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati derivanti da carriere rinunciate o decadute;
➔ Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio in annualità non coerente con l’anno di corso. Saranno considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio fino all’annualità precedente all’anno di corso riferito all’iscrizione a.a. 2022/23 (es. studente o studentessa che si iscriverà al 2° anno, potrà considerare validi ai fini del merito gli esami del 1° anno registrati sul
piano di studi e non quelli registrati al 2° anno e successivi, anche se sostenuti entro il 10 agosto 2022; studente o studentessa che si iscriverà al 3° anno, considererà validi
ai fini del merito gli esami del 1° e del 2° anno registrati sul piano di studi e non quelli registrati al 3° anno e successivi, anche se sostenuti entro il 10 agosto 2022; ecc…
➔ Gli studenti iscritti con debiti formativi, per concorrere, oltre al numero minimo di crediti richiesti, dovranno aver superato, entro il 10 agosto 2022, anche quelli relativi allo stesso debito formativo;
➔ I crediti conseguiti all’estero, nell’A.A. 2021/22 nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale, sono considerati validi solo se sostenuti entro il 10 agosto 2022 anche se saranno convalidati e registrati con data successiva.

Per gli studenti partecipanti ai primi anni, il merito deve essere dimostrato successivamente alla partecipazione. Fare riferimento all’articolo 9 pag 22/23/24, alla tabella 4 in appendice.

Per gli studenti partecipanti agli anni successivi al primo, il valore dei cfu acquisiti deve essere la somma di esami, idoneità, workshop, tirocini, moduli chiusi e registrati sul portale studenti della propria istituzione universitaria. Fare riferimento all’articolo 9 pag 22/23/24, alle tabelle 5 in appendice

La domanda di quest’anno riprende l’iban dell’anno precedente e non si può cambiare per adesso. Sarà possibile modificare l’iban inserito con procedura dedicata da settembre in poi, dopo la chiusura del bando. 

Se non è mai stato inserito, si potrà fare sempre da settembre.

Sarete avvertiti attraverso avviso QUI sul sito internet, condiviso ovviamente anche SU FACEBOOK ED INSTAGRAM come post pubblico.

No. L’unica modalità prevista è quella online, specificata nell’articolo 3 del bando

A) entro i termini di partecipazione al Bando

Se la domanda è completata sul web non può più apportare correzioni. Ma stia tranquillo.

Qualora lo studente intenda modificare e/o correggere i dati di una domanda già inoltrata o spedita, dovrà annullare la domanda e ripetere l’intera procedura con le modalità menzionate entro il 28 Agosto ore 14.00 ora italiana. L’ultima richiesta inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso.

B) fuori dai termini di partecipazione al Bando, entro il 9 ottobre 2022

Se la domanda è già completa sul web entro i termini previsti, lo studente potrà compilare e inoltrare solo il modulo di integrazioni/rettifiche secondo le modalità previste

C) fuori dai termini di partecipazione al Bando, dopo il 9 ottobre 2022

Non può più correggerla

Varie

Nella domanda lo studente può inserire il corso dove aspira maggiormente ad entrare. L’effettiva iscrizione ed immatricolazione saranno verificate d’ufficio.

Ai fini della determinazione dell’anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, lo studente verrà valutato a partire dalla prima immatricolazione o re immatricolazione.

Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo vengono richiesti requisiti di merito che vanno acquisiti entro il 10 agosto 2022, secondo quanto previsto dalle tabelle 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

se ha fatto rinuncia, ai fini del concorso, deve considerare la re immatricolazione e non considerare nessuna convalida dal corso precedente.

Se lei ha fatto passaggio con decreto rettoriale deve considerare il primo anno di immatricolazione e tutti i crediti convalidati. In tale senso lo studente dovrà agire così ai fini del CALCOLO DEI CREDITI (solo per l’anno del passaggio).

L’importante è che i crediti siano stati acquisiti entro il 10 agosto. La sessione di settembre non da’ possibilità di integrare i crediti, valgono tutte le attività universitarie (laboratori – idoneità – tirocini) che generano crediti e che siano esplicitati nel proprio piano di studi.

Le idoneità, non avendo voti, non entrano del calcolo della media.
La media è quella aritmetica e non ponderata. La media aritmetica si calcola (come sicuramente saprete) Voto1+voto2..+voto3… / n dove n è il numero di materie.

Le materie con lode non aggiungono punti nella media (esempio se ha 30 e lode il voto è sempre 30); le lodi da inserire sono massimo 4: se ne ha 7 ne deve indicare sempre 4

Per i bonus vedere spiegazione alla prossima domanda

I BONUS SI UTILIZZANO:

SE PER LA PRIMA VOLTA:

  • FINO A 5 PER IL SECONDO ANNO

  • FINO A 12 PER IL TERZO ANNO

  • FINO A 15 PER GLI ANNI SUCCESSIVI al terzo

SE GIÀ UTILIZZATI

  • SE NE AVRANNO A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA CARRIERA, IL RESIDUO TRA IL NUMERO DI CUI NE AVEVATE A DISPOSIZIONE NELL’ANNO DI UTILIZZO MENO QUELLI UTILIZZATI

(ES. NE HO UTILIZZATI NEL SECONDO ANNO 2 NE AVRÒ ANCORA 5 – 2 = 3 PER TUTTO IL RESTO DELLA CARRIERA COMPRESA EVENTUALE MAGISTRALE).

Lo studente, in fase di partecipazione, inserirà il numero dei bonus necessari per il raggiungimento del merito. In fase di istruttoria, il sistema dell’ente calcolerà l’effettiva disponibilità di detti bonus.

Ha a disposizione I bonus carriera (art 9 del bando pag 22 e seguenti)

I bonus carriera si possono utilizzare ogni anno (a partire dal secondo di prima immatricolazione) ma bisogna fare riferimento all’anno in cui si utilizzano e se si sono già utilizzati.

HA MAI FATTO USO DI BONUS?

NO MAI

  • ALLORA LEI POICHÉ È AL PRIMO ANNO FUORI CORSO, PER IL BANDO NE PUÒ UTILIZZARE FINO A 15 – NELLA DOMANDA NE INDICHI 15. NEI PROSSIMI ANNI NON POTRÀ AVERNE A DISPOSIZIONE. SOMMA TOTALE 120+15=135 QUINDI PUÒ PARTECIPARE

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21. HO 120 CREDITI: COME POSSO FARE?

HA MAI FATTO USO DI BONUS?

  • SI AL TERZO ANNO

  • QUANTI NE HA UTILIZZATI?

  • 2

  • NE PUÒ UTILIZZARE SOLO 10. TOTALE 120+10=130. Non può partecipare

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HA MAI FATTO USO DI BONUS?

  • SI AL SECONDO ANNO

  • QUANTI NE HA UTILIZZATI?

  • 2

  • NE PUÒ UTILIZZARE SOLO 3. TOTALE 120+3=123. Non può partecipare

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Per CALCOLARE IL CREDITO BISOGNA FARE RIFERIMENTO ALL’ANNO 2019 PERCHÉ HA RINUNCIATO. QUINDI LEI HA BISOGNO DI 135 CREDITI (conteggio escluso per l’ABA CATANIA).

No. Partiamo dal presupposto che i cfu da utilizzare sono quelli ottenuti durante la carriera attuale. Solo questi sono validi ai fini del concorso. Gli altri si inseriscono ma non sono validi ai fini del calcolo del merito. I campi devono essere tutti compilati. Qualora non lo fossero (per esempio non si utilizzano bonus), vi ricordiamo, come dice la piattaforma di inserire il valore 0 (cioè zero).

No non può, a meno che lei restituisca la borsa precedente e comunichi all’Ersu la sua rinuncia. In poche parole, può partecipare se restituisce le somme ricevute.

Tale procedura si fa prima della partecipazione al bando, al massimo entro il periodo delle rettifiche.

Benché abbiano lo stesso nome, la rinuncia agli studi non è  la stessa cosa della rinuncia ai benefici:

La prima si fa all’università; la seconda all’Ersu in via Etnea via email o tramite prenotazione calendario

A) studente di triennale

Se è certo che si laurea nell’A.A. 2021/2022 nella triennale, faccia domanda per il primo anno della specialistica. (in questo caso indichi nella domanda come anno di immatricolazione 2022). 

Se non è certo che si laurea nell’A.A. 2021 2022, partecipi come anni successivi ed indichi come anno di immatricolazione quello della triennale (anche in questo caso dovrà avere I crediti indicati nelle tabelle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

B) studente di biennio specialistico/magistrale

Se è certo che si laurea nell’A.A. 2021/2022, non può partecipare al concorso, in quanto non si iscriverà all’A.A. 2022/2023 (la domanda rimarrà sospesa fino alla verifica del conseguimento del titolo)

Se non è certo che si laurea nell’A.A. 2021 2022, partecipi come anni successivi ed indichi come anno di immatricolazione quello della biennale (dovrà avere I crediti indicati nelle tabelle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. La domanda rimarrà sospesa fino alla verifica dell’avvenuta iscrizione al fuori corso e/o conseguimento del titolo)

Per gli studenti 2022/2023 che scelgono la modalità laureandi o primi specialistica e non ottengono I risultati per cui hanno chiesto il beneficio (es.: lo studente non si laurea nel 2021/22 come credeva, il laureando fuori corso riesce a laurearsi) si possono fare le rettifiche entro I termini previsti dal bando art 6.

in ogni caso può fare una sola domanda. In questo caso specifico: può fare domanda solo per la specialistica per un’altra triennale verifichi l’art 10 punto 1 è motivo di esclusione

SE IL PART TIME A CUI SI RIFERISCE LA DOMANDA E’ QUELLO DELL’UNIVERSITÀ, ALLORA SI’ CHE SI PERDE LA BORSA O SI PUÒ OPTARE PER UN CONGUAGLIO DELLA SOMMA DA PERCEPIRE PARI ALLA DIFFERENZA CON QUANTO PERCEPITO DALL’UNIVERSITÀ, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOMMA DELLA BORSA, AD ESCLUSIONE DI QUELLI PREVISTI ART 5. 

Art. 5
Incompatibilità

Le Borse di studio erogate dall’ERSU sono incompatibili con altre borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici o privati e con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato secondo il bando delle istituzioni interessate), bandite per l’anno accademico 2022/23.
I soggetti assegnatari di borsa di studio ERSU, che volessero beneficiare di altre borse o che dovessero svolgere le attività menzionate, avranno comunque diritto al conguaglio tra l’importo della borsa dell’ERSU e l’importo dell’altra borsa o dell’importo ricevuto dall’istituzione universitaria/istituto per le collaborazioni universitarie. Pertanto, essi dovranno presentare richiesta di conguaglio indicando l’importo della borsa di studio erogata da altri Enti pubblici/privati o l’importo ricevuto dall’istituzione universitaria/istituto per le suddette collaborazioni universitarie.
Il servizio abitativo erogato dall’ERSU è incompatibile con medesimo servizio eventualmente concesso da altri Enti pubblici (es. INPS) o privati.
I soggetti assegnatari di servizio abitativo erogato da altri Enti pubblici o privati, possono comunque acquisire lo status di “fuori sede” ma non avranno diritto, se assegnatari di borsa di studio, all’eventuale quota monetaria integrativa alla borsa di studio relativa al suddetto servizio.

Solamente gli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all’art. 3 comma 2 del DM 1047/2017, sono compatibili con le borse di studio.


IL PART TIME ERSU INVECE E’ OFFERTO SOLO AGLI IDONEI, NON ASSEGNATARI DI BORSA DI STUDIO. LA BORSA DI MOBILITA’ NON E’ INCOMPATIBILE CON LA BORSA DI STUDIO

Deve partecipare entro i tempi previsti dal bando. Poi l’iscrizione e l’immatricolazione all’anno accademico attesterà l’effettiva e valida partecipazione

Deve considerare la PRIMA immatricolazione (20/21) in quanto, nel caso specifico, si tratta DI TRASFERIMENTO che, come per il PASSAGGIO DI CORSO, tiene conto dei crediti convalidati.
Nell’anno del passaggio si tiene conto di TUTTO il merito dell’ateneo di provenienza, a partire dal secondo anno soltanto di quelli convalidati e sostenuti
Ps. SOLO PER I PASSAGGI E TRASFERIMENTI
in tutti gli altri casi le convalide non vengono considerate