
DOMANDE SUL BANDO
L’accesso con codice fiscale e password è consentito solo a studenti internazionali e minorenni; gli altri accedono solamente con SPID o CIE
l’iseeu (isee per il diritto allo studio universitario) non deve essere caricato come allegato nella sezione fascicolo. Qualora l’aveste fatto, non è motivo di esclusione. Solo gli studenti internazionali devono quello caricare quello parificato (ISEEUP).
No non può partecipare
No non può partecipare
Le attestazioni dell’ISEEU e dell’ISPEU vengono rilasciate dagli enti preposti che sono i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o il consulente fiscale. L’ISEEU richiesto per la partecipazione è quello rilasciato nell’anno in corso (per casi particolari è consentito partecipare anche se in possesso di ISEEU CORRENTE – sempre redatto dal CAF/consulente fiscale). Può essere elaborato anche sul sito dell’INPS.
Ricordiamo che deve essere per il diritto universitario
Controllare sempre la propria pagina personale sul portale, cliccando sulla voce autocertificazione e/o ricevuta di protocollo.
Nella sezione richieste, basta cliccare sul numero della pratica: vedrete il dettaglio del protocollo ed eventualmente scaricare la ricevuta di protocollo
Tab. 3 – LINEE GUIDA ai fini della corretta determinazione del merito
1. Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove risulteranno registrate sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2025;
2. Per i corsi di laurea o di specializzazione, il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e/o corsi integrati completi e che risulteranno registrati sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2025;
3. I tirocini e le attività formative saranno considerati validi solo se registrati sul piano di studi con data non successiva al 10 agosto 2025;
4. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici; quindi, chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima del 2025/26 non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate;
5. Ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria relativi alla pregressa carriera universitaria e/o preaccademica;
6. Non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi;
7. Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati derivanti da carriere rinunciate o decadute;
8. Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio in annualità non coerente con l’anno di corso. Saranno considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio fino all'annualità precedente all'anno di corso riferito all'iscrizione a.a. 2025/26 (es. studente o studentessa che si iscriverà al 2° anno, potrà considerare validi ai fini del merito gli esami del 1° anno registrati sul piano di studi e non quelli registrati al 2° anno e successivi, anche se sostenuti entro il 10 agosto 2025; studente o studentessa che si iscriverà al 3° anno, considererà validi ai fini del merito gli esami del 1° e del 2° anno registrati sul piano di studi e non quelli registrati al 3° anno e successivi, anche se sostenuti entro il 10 agosto 2025; ecc...
9. Gli studenti iscritti con debiti formativi, per concorrere, oltre al numero minimo di crediti richiesti, dovranno aver superato, entro il 10 agosto 2025, anche quelli relativi allo stesso debito formativo;
10. I crediti conseguiti all’estero, nell’A.A. 2024/25 nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale, sono considerati validi solo se sostenuti entro il 10 agosto 2025 anche se saranno convalidati e registrati con data successiva.
- Per gli studenti partecipanti ai primi anni, il merito deve essere dimostrato successivamente alla partecipazione. Fare riferimento all’articolo 9, alla tabella 4 in appendice
- Per gli studenti partecipanti agli anni successivi al primo, il valore dei cfu acquisiti deve essere la somma di esami, idoneità, workshop, tirocini, moduli chiusi e registrati sul portale studenti della propria istituzione universitaria. Fare riferimento all’articolo 9, alle tabelle 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4
Nel portale ersu studenti alla voce Comunicazione Codice Iban
- A) entro i termini di partecipazione al Bando
Se la domanda è completata sul web non può più apportare correzioni. Ma stia tranquillo. Qualora lo studente intenda modificare e/o correggere i dati di una domanda già inoltrata o spedita, dovrà annullare la domanda e ripetere l’intera procedura con le modalità menzionate entro il 10 Agosto ore 14.00 ora italiana. L’ultima richiesta inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso.
- B) fuori dai termini di partecipazione al Bando ma con richiesta protocollata entro il 10 agosto
Se la domanda è già completa sul web entro i termini previsti, lo studente potrà compilare e inoltrare solo il modulo di integrazioni/rettifiche secondo le modalità previste (Dal 11 settembre 2025 ore 09:00 al 21 settembre 2025 ore 14:00 - Periodo presentazione online modulo di rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso)
- C) fuori dai termini di partecipazione al Bando ma senza richiesta protocollata entro il 10 agosto
Non può più partecipare
I BONUS SI UTILIZZANO:
SE PER LA PRIMA VOLTA:
- FINO A 5 PER IL SECONDO ANNO
- FINO A 12 PER IL TERZO ANNO
- FINO A 15 PER GLI ANNI SUCCESSIVI al terzo
SE GIÀ UTILIZZATI
- SE NE AVRANNO A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA CARRIERA, IL RESIDUO TRA IL NUMERO DI CUI NE AVEVATE A DISPOSIZIONE NELL’ANNO DI UTILIZZO MENO QUELLI UTILIZZATI
(ES. NE HO UTILIZZATI NEL SECONDO ANNO 2 NE AVRÒ ANCORA 5 – 2 = 3 PER TUTTO IL RESTO DELLA CARRIERA COMPRESA EVENTUALE MAGISTRALE).
Lo studente, in fase di partecipazione, inserirà il numero dei bonus necessari per il raggiungimento del merito. In fase di istruttoria, il sistema dell’ente calcolerà l’effettiva disponibilità di detti bonus.
No. L’unica modalità prevista è quella online, specificata nell’articolo 3 del bando
- Se si è assegnatari: sono previsti l'importo monetario, i pasti agevolati a mensa, esonero tasse universitarie ed il rimborso tassa al diritto allo studio -
per i pendolari (vedi tabella 11 in appendice) si può richiedere poi anche il rimborso trasporti. - Se si è idonei: NO l'importo monetario, Sì i pasti agevolati a mensa, esonero tasse universitarie ed il rimborso tassa al diritto allo studio
- per i pendolari (vedi tabella 11 in appendice) si può richiedere poi anche il rimborso trasporti.
LA RICHIESTA BANDO A STEP
Il nucleo familiare viene indicato nel bando nella tab 7.
Ecco alcuni chiarimenti:
- 1) se scegli Genitore non coniugato/convivente può essere applicato anche ad una tipologia di nucleo familiare non coniugato/non convivente. L'isee DEVE ATTRARRE ANCHE il genitore non menzionato anche se posto al di fuori del nucleo familiare
2) Se scegli Genitori separati/divorziati
3) Se scegli Studente autonomo
4) Se scegli Nucleo ristretto, ricordati che è possibile sceglierlo solo se si frequenta un dottorato di ricerca o scuola di specializzazione
- ciò che vale per studente autonomo (vedi indipendente) vale anche per i coniugati/Non coniugati con figli…
- vedi tab 7 “Definizione di nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.
Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.
Pertanto, lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad es. nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve produrre l’ISEE del nucleo familiare d’origine.
In caso di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.
Per i corsi di dottorato di ricerca, il richiedente benefici ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare “ristretto” composto da sé stesso, e/o coniuge e figli se presenti (DPCM n. 159/2013).
Lo studente autonomo, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia
d’origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma, così come stabilito dal D.M. 1320/2021, a € 9.000,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.
In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell’attestazione
ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d’origine.
Lo studente coniugato e/o avente figli (legalmente separato/divorziato) sarà assimilato allo “studente autonomo” qualora soddisfi entrambi i requisiti di autonomia di cui sopra e, limitatamente a quanto richiesto al punto b, (redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 9.000,00 anche se prodotti dal coniuge), ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere comunque “attratto” al nucleo familiare di origine senza considerare eventuali redditi del coniuge e/o dei figli.
Lo studente internazionale è tenuto a presentare il calcolo dell'ISEE/ISPE parificato. In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibile il patrimonio della famiglia d'origine, sarà necessario produrre la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, tradotta in italiano e legalizzata, ove prevista, rivolgendosi al CAF indicato dall’ERSU di Catania.
Lo studente internazionale è sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Lo studente internazionale residente in Italia, senza redditi e patrimonio all'estero, essendo equiparato agli studenti italiani, dovrà essere in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Ai fini della corretta determinazione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.
Qualora gli interessati, pur avendo richiesto il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, non siano in possesso dello stesso all'atto della compilazione della domanda, potranno allegare la suddetta documentazione alla richiesta di Borsa di Studio. L’Ente provvederà d'ufficio al calcolo degli indicatori di situazione economica patrimoniale per le prestazioni per il diritto allo studio.
Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU. (preghiamo di leggere ART. 8 REQUISITI ECONOMICO-PATRIMONIALI)
A tal proposito, ecco i limiti:
Tab. 6 – Requisito economico-patrimoniale | |
ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente | € 25.000,00 |
ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente | € 60.000,00 |
A) SUPERO L’ISPEU MINIMO E LA DOMANDA NON VA AVANTI, NON POSSO PARTECIPARE?
No non può partecipare
B) SUPERO L’ISEEU MINIMO E LA DOMANDA NON VA AVANTI, NON POSSO PARTECIPARE?
No non può partecipare
C) CHI FA ISEEU E ISPEU?
Le attestazioni dell’ISEEU e dell’ISPEU vengono rilasciate dagli enti preposti che sono i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o il consulente fiscale. L’ISEEU richiesto per la partecipazione è quello rilasciato nell’anno in corso (per casi particolari è consentito partecipare anche se in possesso di ISEEU CORRENTE – sempre redatto dal CAF/consulente fiscale). Può essere elaborato anche sul sito dell’INPS.
Ricordiamo che l'iseeu deve essere per il diritto universitario, non quello ordinario
A tal proposito
NB i Dati
- Eventuale condizione particolare carriera universitaria
- Eventuale passaggio corso di laurea
- Eventuale rinuncia agli studi
- Eventuale precedente immatricolazione
fanno riferimento alla carriera che si intende intraprendere o chi si è intrapresa.
Una domanda che ci viene posta spesso è:
D) MI STO ISCRIVENDO ALLA MAGISTRALE PER LA PRIMA VOLTA E HO FATTO UNA RINUNCIA AGLI STUDI ALLA TRIENNALE. DEVO INDICARLA?
R) NO, Perché con la magistrale lei comincia una nuova carriera e deve considerare solo i dati inerenti a questa carriera.
si raccomanda di controllare attentamente i dati precompilati e modificare SOLO se strettamente necessario per evitare di commettere errori su cfu non ancora registrati
N.B. tutti i campi che non si hanno in possesso devono essere validati con zero e NON lasciati INCOMPLETI (es: se non si hanno CFU corsi singoli scrivere 0)
POSSIBILE ERRORE DA ATTENZIONARE
AGLI STUDENTI IN SEDE E PENDOLARI
AGLI STUDENTI FUORI SEDE VERRA' PROPOSTO ANCHE IL SERVIZIO ABITATIVO.
ATTENZIONE:
Lo status di fuori sede si acquista se si risiede in una nostra residenza oppure se si presenta nei tempi previsti dal bando la dichiarazione di locazione (art 23 del bando).
I contratti verranno controllati manualmente e poi verificati.
Se lo/a studente aveva richiesto il posto letto e per impossibilità dell'ersu non lo ha avuto, avrà diritto al contributo alloggio. Ma solo in questo caso.
INOLTRE, COME PREVISTO DAL BANDO, A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE, LA PRIMA RATA SARA' COME CHI HA LO STATUS DA PENDOLARE: POI CI SARA' CONGUAGLIO.
Altra documentazione necessaria
Se si è studenti internazionali o minori, rimane obbligatorio il caricamento del documento di identità nell’area Fascicolo nei tempi previsti dal bando, richiesta già inserita anche nella procedura bando (step 9). È obbligatoria, inoltre, anche la validazione otp (solo per queste due categorie di studenti)
ESEMPI UTILI
Nella domanda lo studente può inserire il corso dove aspira maggiormente ad entrare. L’effettiva iscrizione ed immatricolazione saranno verificate d’ufficio.
Ai fini della determinazione dell’anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, lo studente verrà valutato a partire dalla prima immatricolazione o re immatricolazione.
Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo vengono richiesti requisiti di merito che vanno acquisiti entro il 10 agosto 2025, secondo quanto previsto dalle tabelle 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
se ha fatto rinuncia, ai fini del concorso, deve considerare la re immatricolazione e non considerare nessuna convalida dal corso precedente.
Se lei ha fatto passaggio con decreto rettoriale deve considerare il primo anno di immatricolazione e tutti i crediti convalidati. In tale senso lo studente dovrà agire così ai fini del CALCOLO DEI CREDITI (solo per l’anno del passaggio).
L’importante è che i crediti siano stati acquisiti entro il 10 agosto. La sessione di settembre non da’ possibilità di integrare i crediti, valgono tutte le attività universitarie (laboratori – idoneità – tirocini) che generano crediti e che siano esplicitati nel proprio piano di studi.
Le idoneità, non avendo voti, non entrano del calcolo della media.
La media è quella aritmetica e non ponderata. La media aritmetica si calcola (come sicuramente saprete) Voto1+voto2..+voto3… / n dove n è il numero di materie.
Le materie con lode non aggiungono punti nella media (esempio se ha 30 e lode il voto è sempre 30); le lodi da inserire sono massimo 4: se ne ha 7 ne deve indicare sempre 4
Per i punti BONUS UTILIZZARE SOLO QUELLI UTILI PER RAGGIUNGERE IL REQUISITO MINIMO PER POTER PARTECIPARE.
Per i bonus vedere spiegazione DELLA DOMANDA N
NO, Perché con la magistrale lei comincia una nuova carriera e deve considerare solo i dati inerenti a questa carriera.
- deve essere intestato o cointestato allo studente/studentessa
- non deve essere correlato ad un libretto postale
- non deve avere limiti di capienza per la ricezione degli importi
No. Partiamo dal presupposto che i cfu da utilizzare sono quelli ottenuti durante la carriera attuale. Solo questi sono validi ai fini del concorso. Gli altri si inseriscono ma non sono validi ai fini del calcolo del merito. I campi devono essere tutti compilati. Qualora non lo fossero (per esempio non si utilizzano bonus), vi ricordiamo, come dice la piattaforma di inserire il valore 0 (cioè zero).
No non può, a meno che lei restituisca la borsa precedente e comunichi all’Ersu la sua rinuncia. In poche parole, può partecipare se restituisce le somme ricevute.
Tale procedura si fa prima della partecipazione al bando, al massimo entro il periodo delle rettifiche.
Benché abbiano lo stesso nome, la rinuncia agli studi non è la stessa cosa della rinuncia ai benefici:
La prima si fa all’università; la seconda all’Ersu
A) studente di triennale
Se è certo che si laurea nell’A.A. 2024/2025 nella triennale, faccia domanda per il primo anno della specialistica. (in questo caso indichi nella domanda come anno di immatricolazione 2025).
Se non è certo che si laurea nell’A.A. 2024 2025, partecipi come anni successivi ed indichi come anno di immatricolazione quello della triennale (anche in questo caso dovrà avere I crediti indicati nelle tabelle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
B) studente di biennio specialistico/magistrale
Se è certo che si laurea nell’A.A. 2024/2025, non può partecipare al concorso, in quanto non si iscriverà all’A.A. 2025/2026 (la domanda rimarrà sospesa fino alla verifica del conseguimento del titolo)
Se non è certo che si laurea nell’A.A. 2024 2025, partecipi come anni successivi ed indichi come anno di immatricolazione quello della biennale (dovrà avere I crediti indicati nelle tabelle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. La domanda rimarrà sospesa fino alla verifica dell’avvenuta iscrizione al fuori corso e/o conseguimento del titolo)
Per gli studenti 2024/2025 che scelgono la modalità laureandi o primi specialistica e non ottengono I risultati per cui hanno chiesto il beneficio (es.: lo studente non si laurea nel 2024/2025 come credeva, il laureando fuori corso riesce a laurearsi) si possono fare le rettifiche entro i termini previsti dal bando art 6.
in ogni caso può fare una sola domanda. In questo caso specifico: può fare domanda solo per la specialistica per un’altra triennale verifichi l’art 10 punto 1 è motivo di esclusione
Art. 10 - Motivi di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso contemporaneamente dei requisiti economici e di merito previsti:
- sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di nuova iscrizione e per il quale richiedono benefici, ossia:
- iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso del diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari);
- iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso di laurea di primo livello;
- iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di una laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico;
- iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea di primo livello o magistrale o laurea specialistica;
- iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea vecchio ordinamento (DM 509/99);
- si iscrivono a tempo parziale e/o per frequentare corsi singoli;
- si iscrivono o si sono iscritti per abbreviazione corso nell’anno accademico di riferimento del bando benefici e/o durante la carriera attiva (farà riferimento l’anno di regolamento didattico);
- non sono in possesso dei requisiti di merito ed economico-patrimoniali previsti dal bando;
- hanno già beneficiato di borsa di studio per lo stesso anno di corso;
- hanno inviato la domanda on-line in difformità (modalità e tempi) a quanto disciplinato agli 3 e 4 e/o contenente dati falsi e/o errati;
- non hanno validato con OTP la richiesta benefici;
- non hanno regolarizzato la richiesta benefici entro i termini previsti (caricamento upload del documento d’identità e della documentazione aggiuntiva;
- non hanno sanato, entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d’ufficio e riportate nella pagina personale dello studente;
- hanno presentato attestazione ISEE irregolare (scaduta, non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità. ecc…) e che non hanno sanato entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicate negli elenchi dei partecipanti al concorso (vedi tabella 16 in appendice);
- risultano morosi, ossia, coloro i quali sono stati oggetto di revoca benefici per anni accademici precedenti e che non hanno provveduto alla restituzione delle somme percepite (Borsa di studio e altri benefici monetari e non);
- sono incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca della fruizione del servizio mensa;
- si siano resi responsabili di azioni e comportamenti lesivi dell’immagine e della dignità dell’Ente e dei suoi dipendenti, fatta salva la possibilità di ricorrere ad azioni penali e civili da parte dei soggetti destinatari delle azioni sopra citate.
- risultano beneficiari di borsa di studio o di analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concessi da altre amministrazioni pubbliche.
- si iscrivono presso le istituzioni universitarie in data successiva al 24 aprile 2026, fatte salve diverse disposizioni dell’ordinamento didattico dell’istituzione universitaria.
- non hanno dichiarato il proprio codice IBAN entro un anno solare successivo dal provvedimento di assegnazione del beneficio.
Se il part time a cui si riferisce la domanda è quello dell’università, allora sì che si perde la borsa o si può optare per un conguaglio della somma da percepire pari alla differenza con quanto percepito dall’università, fino al raggiungimento della somma della borsa, ad esclusione di quelli previsti art 5.
Art. 5 - Incompatibilità
Le Borse di studio erogate dall’ERSU sono incompatibili con altre borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici o privati e con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato secondo il bando delle istituzioni interessate), bandite per l'anno accademico 2025/2026. I soggetti assegnatari di borsa di studio ERSU, che volessero beneficiare di altre borse o che dovessero svolgere le attività menzionate, avranno comunque diritto al conguaglio tra l’importo della borsa dell’ERSU e l’importo dell’altra borsa o dell’importo ricevuto dall'istituzione universitaria/istituto per le collaborazioni universitarie. Pertanto, essi dovranno presentare richiesta di conguaglio indicando l’importo della borsa di studio erogata da altri Enti pubblici/privati o l’importo ricevuto dall’istituzione universitaria/istituto per le suddette collaborazioni universitarie. Il servizio abitativo erogato dall’ERSU è incompatibile con medesimo servizio eventualmente concesso da altri Enti pubblici (es. INPS) o privati.
I soggetti assegnatari di servizio abitativo erogato da altri Enti pubblici o privati possono comunque acquisire lo status di “fuori sede” ma non avranno diritto, se assegnatari di borsa di studio, all’eventuale quota monetaria integrativa alla borsa di studio relativa al suddetto servizio.
Solamente gli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all’art. 3 comma 2 del DM 1047/2017, sono compatibili con le borse di studio. |
Il part time ersu invece è offerto solo agli idonei, non assegnatari di borsa di studio. La borsa di mobilità non è incompatibile con la borsa di studio
Deve partecipare entro i tempi previsti dal bando. Successivamente, l’iscrizione e l’immatricolazione all’anno accademico attesteranno l’effettiva e valida partecipazione
Deve considerare la PRIMA immatricolazione in quanto, nel caso specifico, si tratta DI TRASFERIMENTO che, come per il PASSAGGIO DI CORSO, tiene conto dei crediti convalidati.
Nell’anno del passaggio si tiene conto di TUTTO il merito dell’ateneo di provenienza, a partire dal secondo anno soltanto di quelli convalidati e sostenuti
Ps. SOLO PER I PASSAGGI E TRASFERIMENTI – in tutti gli altri casi le convalide non vengono considerate
Sì, non avrà diritto alla bs 25/26 perché non si iscriverà, ma potrà fare richiesta di premio di laurea (una volta acquisito il titolo) solo se assegnataria di quella 24/25
Generalmente sì, ma si considerano convalidati anche tutti gli esami sostenuti in altro corso di laurea e registrati su Gomp con la lettera C.
Non valgono ai fini del merito, tranne per quelli che fanno passaggio di corso (avvalendosi del decreto rettoriale) e solo per l’anno di passaggio e per quelli che fanno richiesta di trasferimento (senza chiudere la precedente carriera) da una facoltà ad un’altra.
Tutti gli altri crediti convalidati sono provenienti da corsi di laurea di carriere chiuse e/o rinunciate, quindi non concorrenti al calcolo del merito
E' corretto 2022, in quanto fa riferimento all'anno accademico 2022/23
se lei ha fatto un passaggio mantenendo quindi l'anno di immatricolazione al corso precedente e i CFU convalidati sono regolarmente registrati sul suo piano di studi, potrà utilizzarli. Se invece ha fatto una rinuncia per poi reimmatricolarsi al corso di laurea nuovo, i CFU convalidati non sono utilizzabili.
Per maggiori dettagli consulti la tabella 3 del bando di concorso "Linee guida per la corretta determinazione del merito".
I CFU relativi ai corsi singoli non valgono ai fini del merito e quindi non vanno inseriti nella casella del merito.
Per maggiori dettagli consulti la tabella 3 del bando di concorso "Linee guida per la corretta determinazione del merito".
La voce "Fascicolo" è all'interno del portale studenti ERSU. È un contenitore dove si dovrà caricare la documentazione richiesta (cud 22/23; sentenza di divorzio, certificato di disabilità etc)
Dopo aver cliccato sulla voce Fascicolo, deve:
- selezionare il link "Carica documentazione"
- selezionare dal menu a tendina il tipo di documento che intende caricare
- completare l'inserimento di eventuali dati richiesti
- scegliere il file da caricare cliccando sul pulsante "Scegli il file" (già scannerizzato in formato PDF e di dimensione massima 2 MegaByte).
- cliccare sul pulsante "Procedi al caricamento"
Se tutto sarà corretto riceverà una mail di avvenuta protocollazione del documento caricato.
Si ricordi che i documenti caricati non possono essere eliminati.
per gli esami a blocchi o a moduli: vengono considerati validi i cfu registrati entro il 10 agosto 2024. Eventuali crediti acquisiti dopo aver compilato la domanda potranno essere oggetto di rettifica, ma sempre devono essere acquisiti e registrati entro il 10 agosto 2024, come previsto nel bando.
Con le due iscrizioni lei sceglie un corso primario e uno secondario. Non ha una doppia borsa, ma una maggiorazione della borsa. In riferimento alla seconda rata per non perdere la borsa e la maggiorazione deve essere in regola (vedesi condizioni della tabella 4) con entrambi i due corsi; se non è in regola con la secondaria perde solo la maggiorazione.
Se dovesse rinunciare al posto letto e decadere da esso, l'importo borsa diventerebbe quello da pendolare. Quindi minore. Con il contratto di locazione che dovrà presentare entro i termini riacquisterà lo status di fuori sede. Se non ha nessuno dei due, resta pendolare.
LE RICORDO DI GUARDARE LA PAGINA PROMEMORIA DEL BANDO
Altre info
Rimaniamo sempre a disposizione.
Ufficio Stampa ERSU
Dott. Giampiero Panvini

F.A.Q. SULLE RETTIFICHE che partiranno giorno 11 settembre
Per coloro che sono certi di aver caricato la documentazione di cui sopra, procedere con la compilazione del campo di testo "Altre dichiarazioni" indicando che hanno effettuato il caricamento di quanto richiesto in data XX/XX/XXXX. Non occorre generare ticket.
Per tutti gli studenti che devono SOLO caricare la documentazione aggiuntiva (certificato di invalidità, sentenza di divorzio o separazione, cud 23/24, dichiarazione dei redditi 23/24, permesso di soggiorno, attestazione benefici riservati vedesi art. 4 del bando), possono procedere da giorno 7, caricando la documentazione aggiuntiva nell'area fascicolo e poi procedere con la compilazione del campo di testo "Altre dichiarazioni" indicando che hanno effettuato il caricamento di quanto richiesto. Non occorre generare ticket.
Dal 11 settembre 2025 ore 09:00 al 21 settembre 2025 ore 14:00
Periodo presentazione online modulo di rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso
Gli studenti non idonei o sospesi per verifica merito, carriera, anno di immatricolazione o situazione reddituale devono rettificare o integrare i dati dalle ore 9,00 del 11 settembre alle ore 14,00 del 21 settembre 2025. Il modulo di rettifica e integrazione dovrà essere compilato utilizzando l’apposita procedura.
Per richiedere i chiarimenti con priorità è possibile utilizzare il sistema “ticketing online” indicando il numero identificativo pratica e la dicitura “Rettifica dati A.A. 2025/2026” ai fini dell’evasione prioritaria del ticket.
Entro le ore 14:00 del 24 novembre 2025
Scadenza regolarizzazione richiesta di partecipazione al concorso (caricamento upload del documento d’identità, limitatamente a coloro i quali accedono con le credenziali username e password, e l’eventuale documentazione aggiuntiva es. ISEE parificato, permesso di soggiorno ricevuta attestante la richiesta rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, ecc…)
Gli studenti sospesi “con riserva laureando” non devono presentare modulo di rettifica dati se si sono laureati in quanto l'aggiornamento avverrà d'ufficio. Non occorre generare ticket.
Gli studenti sospesi con nota “sospeso non laureato”, non devono presentare modulo di rettifica dati se si sono laureati in quanto l'aggiornamento avverrà d'ufficio. Non occorre generare ticket.